Associazione di volontariato ” Africa Project” onlus
ART. 1 (denominazione e sede)
- E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “AFRICA PROJECT”.
- L’Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Rovereto. Essa opera in ambito provinciale e nel territorio dell’Africa; potrà, altresì operare sul territorio nazionale ed in altri Continenti.
ART. 2 (natura e limiti)
- L’Associazione di volontariato “AFRICA PROJECT” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.
ART. 3 (scopi)
- 1. L’Associazione di volontariato “AFRICA PROJECT” persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed internazionale, e non ha scopo di lucro.
- Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono:
- Migliorare le condizioni economico-sociali, sanitarie e scolastiche delle popolazioni dell’Africa e di altri Paesi in via di sviluppo;
- Garantire adeguati aiuti umanitari alle popolazioni africane, e di altri paesi in via di sviluppo, sottoposte a condizioni di disagio sociale ed ambientale;
- Sensibilizzare la collettività locale sulle problematiche delle popolazioni africane e di altri Continenti;
- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- predisporre e realizzare progetti di sostegno e supporto economico – sociale e sanitario delle popolazioni dell’Africa e di altri Paesi in via di sviluppo;
- istituire e gestire programmi di formazione scolastica e lavorativa presso le popolazioni dell’Africa e di altri Continenti;
- organizzare, in ambito locale e nazionale, seminari ed incontri informativi sulle condizioni e sulle problematiche delle popolazioni africane e di altri Paesi in via di sviluppo;
- organizzare, in ambito locale e nazionale, campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore delle popolazioni disagiate del mondo impoverito;
- collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori della solidarietà sociale ed internazionale, anche per la predisposizione e la realizzazione di progetti comuni;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.
ART. 4 (aderenti)
- Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
- L’ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello all’Assemblea.
- L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di esclusione, l’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
ART. 5 (diritti dei soci)
- Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in Assemblea.
- Hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti.
- Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 (doveri dei soci)
- Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto.
- Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
ART. 7 (organi)
- Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo , il Presidente.
- Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.
ART. 8 (Assemblea)
- L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un quinto degli aderenti.
- Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
- L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elegge le cariche sociali;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
ART. 9 (validità dell’assemblea)
- L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
- L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell’Associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
- Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.
ART. 10 (Consiglio direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto del numero di 3 membri, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti.
- Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Organizzazione di volontariato.
ART. 11 (Presidente)
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti.
- Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Organizzazione.
- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
ART. 13 (risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART. 14 (bilancio)
- Il bilancio dell’Associazione è annuale e coincide con l’anno solare.
- Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 15 (scioglimento)
- In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
ART. 16 (rinvio)
- Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato.